Personale ATA: Nuove posizioni economiche

Il CCNL 2019/2021 ha riattivato, valorizzandole, le posizioni economiche. Si è trattato di uno degli obiettivi rivendicati con forza dalla Cisl Scuola in sede di rinnovo del contratto nazionale. In particolare, il CCNL prevede:

  1. la rivalutazione delle posizioni economiche già in essere;
  2. l’attivazione delle nuove posizioni economiche nel limite finanziario di 137.720.000 € l.s.;
  3. la costituzione di un apposito fondo per le posizioni economiche del personale ATA (decreto direttoriale 1198 del 27/06/2024 registrato in data 8 luglio 2024) pari a 137.720.000 € l.s.;
  4. la semplificazione delle procedure di attivazione delle posizioni economiche.

Il contingente delle 46.297 nuove posizioni economiche è stato così determinato:

  • 28.539 prime posizioni economiche per l’area dei collaboratori scolastici;
  • 82 prime posizioni economiche per l’area degli operatori;
  • 12.549 prime posizioni economiche per l’area degli assistenti;
  • 5.127 seconde posizioni economiche per l’area degli assistenti.

Destinatari
Può partecipare alla procedura per l’attribuzione del beneficio economico il dipendente:

  • con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • che sia inquadrato in una delle Aree professionali dei collaboratori, operatori o assistenti;
  • che, all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbia maturato una anzianità di servizio nell’area di almeno 5 anni. A tale proposito non rileva l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 14 novembre 2024 fino alle ore 23.59 del 13 dicembre 2024.

Formazione
Tutto il personale che ha presentato domanda è ammesso ai corsi di formazione. A tale proposito, la frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti. I corsi di formazione, definiti in coerenza con l’Allegato D al D.M., sono composti da attività asincrone in modalità e-learning e consistono in videolezioni fruibili autonomamente, entro i 45 giorni dal loro avvio, su una apposita piattaforma secondo le modalità che verranno indicate dal Ministero.
Il personale che, nel corso del corrente anno scolastico, sia utilizzato o assegnato provvisoriamente in altra provincia conserva il diritto allo svolgimento delle attività formative per le quali è stato ammesso e i diritti di graduatoria nella provincia di titolarità.
Il trasferimento in altra provincia di titolarità non comporta la decadenza dalle attività formative alle quali l’aspirante è stato ammesso.
Il personale che sia assente dal servizio in forza di un giustificato motivo può, comunque, partecipare a richiesta alle attività formative.
Sono causa di esclusione dalla prova finale e di decadenza dalla procedura:

  • la mancata partecipazione al corso di formazione;
  • la frequenza inferiore ai tre quarti (15 ore) della durata del corso;
  • il mancato svolgimento delle attività proposte nel corso.

Il corso di formazione della durata di 20 ore si conclude con una prova di valutazione finale.

Prova finale
Il calendario della prova finale, con l’indicazione della data e dell’ora di svolgimento, sarà pubblicato con avviso sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. La prova finale consiste in una unica prova in modalità telematica da remoto composta da 20 quesiti a risposta multipla, distinti per profilo professionale e tipologia di posizione economica. I quesiti vengono somministrati a ciascun candidato in ordine casuale e sono finalizzati all’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite durante il corso di formazione. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da 4 risposte delle quali una solo è esatta. I punteggi saranno così attribuiti:

  • punti 1 per ciascuna risposta esatta;
  • punti 0 per mancata o errata risposta.

La durata delle prove è stabilita in 30 minuti, fatti salvi gli eventuali tempi aggiuntivi disposti a favore del personale affetto da patologie limitatrici dell’autonomia o con disturbi specifici di apprendimento. Tale personale, che dovrà documentare le proprie condizioni in apposito spazio sul format elettronico di partecipazione con la dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’Asl di riferimento dovrà altresì richiedere in fase di iscrizione alla procedura gli eventuali tempi aggiuntivi nonché la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura o scrittura ovvero la possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale.
L’Amministrazione, nel caso dell’elevato numero di partecipanti, può prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove assicurando comunque la necessaria trasparenza e omogeneità. Non è prevista la pubblicazione della batteria dei quesiti.

Graduatorie
Gli aspiranti saranno graduati per profilo professionale in ogni provincia in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto nella prova finale. In caso di parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità l’ordine sarà stabilito tenendo conto le condizioni di precedenza di cui al DPR 487/1994 come recentemente modificato dal DPR 82/2023.
Le graduatorie saranno pubblicate dagli Ambiti Territoriali entro 30 giorni dallo svolgimento della prova finale; nei successivi 10 giorni gli interessati possono presentare reclamo all’Ambito territoriale competente.
Le graduatorie hanno validità triennale.

Personale già collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina in materia
Concluse le procedure selettive per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche, i Direttori degli Ambiti territoriali provvedono prioritariamente ad attribuire la posizione economica al personale collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi 2008 e 2009 che abbiano già superato il corso di formazione e che non siano stati dichiarati decaduti dalla procedura, subordinatamente al mantenimento dei requisiti di ammissione, secondo l’ordine delle suddette graduatorie e all’interno dei contingenti provinciali assegnati.
Il personale già utilmente collocato nelle graduatorie e trasferito in altra provincia rispetto a quello di presentazione della domanda ha diritto all’attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità.
Per l’attribuzione della posizione economica tale personale, anche in caso di mutamento della provincia di titolarità, non deve produrre domanda.
Per la provincia di Venezia le posizioni economiche che saranno attivate sono le seguenti:
✅ 1^ Posizione C.S. 358
✅ 1^ Posizione Operatori 0
✅ 1^ Posizione A.A. 119
✅ 1^ Posizione A.T. 42
✅ 1^ Posizione CO 2
✅ 1^ Posizione GA 2
✅ 1^ Posizione IF 1
✅ 2^ Posizione A.A. 49
✅ 2^ Posizione A.T. 18

Link di accesso alla piattaforma per la presentazione dell’istanza: Clicca qui

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